Regolamento per la diffusione dell'indirizzario dell'Associazione degli archivisti svizzeri (AAS)Print Button

1. L'AAS mette a disposizione l'indirizzario dei suoi membri alle seguenti condizioni:

• È a disposizione unicamente l'indirizzario dei membri collettivi; gli indirizzi dei membri individuali non possono venir comunicati.

• Ogni richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto, con la menzione esplicita dell'uso che si intende fare degli indirizzi.

• La risposta scritta (dell'ufficio presidenziale) deve riportare l'uso che si farà degli indirizzi e autorizzare ad un solo utilizzo dell'indirizzario. Ogni successivo utilizzo deve essere oggetto di una nuova richiesta.

• L'AAS tratterà in via preferenziale le richieste che possono favorire l'informazione dei suoi membri o comportare una diminuzione dei costi per l'intera associazione.

• L'AAS può porre quale condizione un contributo finanziario (5.- Fr. per indirizzo) o altre agevolazioni per l'associazione (ad es. un ribasso delle quote di partecipazione a corsi e conferenze).

• Invece di mettere a disposizione il proprio indirizzario, l'AAS può decidere di trasmettere in proprio l'informazione o consigliarne la pubblicazione in ARBIDO.

 

2. Le richieste vengono trattate dall'ufficio presidenziale, che tiene e aggiorna costantemente una lista delle richieste.

 

3. Il segretariato centrale gestisce l'indirizzario, provvede alla spedizione e fattura i costi. Le spese di preparazione e di spedizione sono a carico del richiedente.

 

4. Il presente regolamento viene inviato a tutti i membri e pubblicato nel sito web dell'AAS.

 

Approvato dal comitato dell'AAS il 2 giugno 1998.

Il presidente : Gilbert Coutaz

Il segretario : Georges Willemin

last update: 11.08.2005Go to top

last edited: 11.08.2005